Statuto
ART. 1
COSTITUZIONE E
DENOMINAZIONE
È costituita un’Associazione culturale
senza fini di lucro denominata “FarePensiero” che, nello spirito della
Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal
Codice Civile, si caratterizza come un laboratorio di idee, ovvero un centro di
interessi a carattere volontario e democratico, per il perseguimento di finalità
trascendenti gli interessi del singolo, la cui attività è essenzialmente di
partecipazione, solidarietà, pluralismo e promozione della cultura e delle
tradizioni del territorio.
ART. 2
SEDE
L’Associazione ha sede legale in viale
Francesco Petrarca, 25 – 00028 Subiaco (Roma).
L’Associazione svolge la propria
attività nell’ambito territoriale del Comune di Subiaco e della Valle
dell’Aniene. È inoltre prevista la possibilità di aprire sedi in altre località
purché i promotori condividano e perseguano le finalità del presente statuto e
vi aderiscano formalmente.
ART. 3
DURATA
L’Associazione ha la durata illimitata,
ad eccezione del caso di richiesta di scioglimento, così come previsto nel
successivo art. 23.
ART. 4
OBIETTIVI E FINALITÀ
L’Associazione non ha fini di lucro e
non ripartisce utili.
L’Associazione ha lo scopo di:
- operare
nella società fra tutti coloro che intendono contribuire, con il proprio
apporto manuale ed intellettuale, ad una crescita armonica della vita
sociale, comunitaria ed economica del territorio;
- accrescere
nella comunità la consapevolezza del patrimonio comune, della cultura,
dell’arte, della storia e dell’ambiente locali, in costante rapporto con
quelli nazionali;
- promuovere e
valorizzare tutte le ricorrenze e festività legate alla memoria e alla
tradizione del territorio, ma anche a quella nazionale;
- sensibilizzare
l’opinione pubblica sui problemi sociali, culturali e di sviluppo della
persona e della dignità umana;
- promuovere
attività di formazione per far emergere una classe dirigente in grado di
soddisfare al meglio, in ogni settore della vita sociale e dei rapporti
tra i singoli, i crescenti bisogni culturali, sociali e materiali dei
cittadini, cercando di interpretarne le istanze alla luce del primario
interesse generale;
- sviluppare
la cultura della responsabilità e del merito ad ogni livello, per far
maturare la consapevolezza che il dovere venga prima di ogni diritto e che
il merito sia alla base di ogni giustizia sociale;
- orientare
ogni azione al comunitarismo ed educare a considerare ogni uomo come
“persona” e non come mero “individuo”;
- sviluppare
una maggiore coscienza pubblica ed un rapporto fiduciario con le
istituzioni, locali e non.
L’Associazione potrà assumere tutte le
iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione
dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l’oggetto, nel pieno
rispetto delle disposizioni di legge.
Per le finalità indicate,
l’Associazione può, a titolo esemplificativo:
· promuovere,
istituire, sviluppare e realizzare iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni,
premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio,
convegni, seminari, dibattiti pubblici, incontri con personalità autorevoli;
· organizzare e
gestire siti internet, social network, blogs, giornalini periodici, gruppi di
discussione e mailing lists;
· attuare
iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle principali
criticità dell’attuale momento storico, proponendo le possibili soluzioni.
ART. 5
PATRIMONIO E RISORSE
L’Associazione è amministrativamente,
finanziariamente e contabilmente autonoma.
I beni dell’Associazione possono
essere mobili, immobili e mobili registrati.
Per il suo funzionamento,
l’Associazione si avvale dei seguenti introiti:
a) quote e
contributi dei soci;
b) eredità,
donazioni e legati;
c) contributi dello
Stato, delle Regioni, di Enti locali, nonché di altri Enti o Istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti
realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) erogazioni liberali
dei soci e dei terzi;
e) proventi
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
f) altre entrate
compatibili con le finalità sociali.
L’Associazione è tenuta alla
conservazione, per almeno 10 anni, di tutta la documentazione relativa alle
risorse economiche di cui si avvale.
È vietata qualsiasi forma, diretta o
indiretta, di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione, che
debbono invece essere reinvestiti a favore di attività statutariamente
previste.
ART. 6
BILANCIO
L’esercizio sociale decorre dal 1
Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, rispetto al quale il Consiglio Direttivo
ha l’obbligo di elaborare il bilancio consuntivo, che dovrà poi essere
approvato, entro il 30 Aprile dell’anno successivo, dall’Assemblea Ordinaria.
Copia del bilancio dovrà essere
depositata presso la sede dell’Associazione, in modo da favorirne la libera
visione a tutti i soci. In ogni caso, il bilancio dovrà rimanere ivi depositato
almeno nei 15 giorni che precedono la riunione dell’Assemblea Ordinaria
convocata per la relativa approvazione.
ART. 7
SOCI
L’Associazione è aperta a tutti coloro
che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, ne condividano
lo spirito e gli ideali, purché abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano
riportato condanne irrevocabili per delitti dolosi. Il numero dei soci è
illimitato.
L’adesione all’Associazione è
volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 8.
I soci si dividono nelle seguenti
categorie:
a)
soci fondatori, considerandosi tali coloro che abbiano partecipato all’Assemblea
costitutiva, deliberando la costituzione dell’Associazione attraverso la
sottoscrizione del relativo atto;
b)
soci ordinari, considerandosi tali coloro che abbiano presentato con esito
favorevole la domanda di ammissione e contestualmente versato la quota sociale;
c)
soci onorari, considerandosi tali coloro che vengano insigniti della relativa
qualifica da parte del Consiglio Direttivo, sottoposta ad approvazione da parte
dell’Assemblea, per aver contribuito attivamente ed in maniera rilevante allo
sviluppo ed al rafforzamento morale e/o materiale dell’Associazione. I soci
onorari possono essere dispensati dal versamento della quota sociale.
ART. 8
AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata
alla presentazione di apposita domanda sottoscritta dall’interessato e
risultante dalla compilazione, in ogni sua parte, dell’apposito modello
prestampato.
Sulla domanda di ammissione si
pronuncia insindacabilmente il Consiglio Direttivo entro i successivi 15
giorni. In assenza di un motivato provvedimento di rigetto della domanda entro
il termine previsto, si intende che essa è stata accolta.
Al momento dell’ammissione, ciascun
socio è tenuto a versare la quota annuale di partecipazione, così come fissata
di anno in anno in sede di approvazione del bilancio.
Le somme versate a titolo di quota o
di contributo non sono in alcun caso rimborsabili.
ART. 9
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
La suddivisione in categorie sociali
non implica differenze di trattamento in merito ai diritti e ai doveri verso
l’Associazione.
Tutti i soci hanno il dovere di:
1. versare la quota
sociale;
2. conoscere ed
osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le
deliberazioni provenienti dagli organi sociali;
3. mantenere sempre
un atteggiamento corretto e rispettoso verso l’Associazione, sia all’interno
sia all’esterno della stessa, specie nei rapporti con terzi;
4. collaborare
attivamente nello svolgimento della vita sociale, ciascuno secondo la propria
competenza, anche mettendo a disposizione ogni virtù, capacità e talento
personali che possano contribuire materialmente e/o spiritualmente al buon
funzionamento, al consolidamento o allo sviluppo dell’Associazione;
Tutti i soci hanno il diritto di:
1. avere una copia del
presente Statuto;
2. frequentare i
locali in uso all’Associazione ed usufruire di tutte le strutture ed i servizi
che l’Associazione sia in grado di offrire;
3. partecipare
all’Assemblea, esercitare il diritto di voto, esprimere liberamente il proprio
parere sui punti all’ordine del giorno ed accedere alle cariche associative;
4. prendere visione
degli atti assembleari, del bilancio annuale e, in genere, di tutti i documenti
elaborati nell’ambito dell’Associazione, con la possibilità di estrarne copia;
5. partecipare
effettivamente alle attività dell’Associazione, prendendo parte a tutte le
iniziative che in seno alla stessa vengano promosse;
6. formulare
proposte, presentare progetti, ideare ed organizzare iniziative da svolgersi a
livello associazionistico.
ART. 10
PERDITA DELLA QUALIFICA
DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per
decesso, esclusione, decadenza o recesso.
Il decesso determina automaticamente
il venir meno della qualifica di socio.
L’esclusione dei soci è deliberata
dall’Assemblea Ordinaria, dietro proposta del Consiglio Direttivo, nei seguenti
casi:
a) ripetute
violazioni degli obblighi statutari e/o regolamentari;
b) comportamenti
gravemente contrastanti con gli scopi dell’Associazione;
c) danni morali e/o
materiali cagionati all’Associazione o ad un suo membro;
d) indegnità.
Prima di sottoporre l’esclusione di un
socio al voto dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo deve procedere, nei
confronti del diretto interessato, ad una contestazione scritta relativa ad
ogni singolo addebito che gli viene mosso, specificandone le motivazioni e
consentendo altresì l’esercizio del diritto di replica.
La decadenza dalla qualifica di socio
si verifica automaticamente, a seguito del mancato versamento della quota
associativa per 1 anno consecutivo, ovvero a seguito di condanna irrevocabile
per delitto doloso.
Il recesso dall’Associazione può
essere esercitato di anno in anno, tramite dichiarazione scritta e sottoscritta
da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il termine ultimo fissato per il
pagamento delle quote associative annuali.
ART. 11
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea dei soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Revisore dei Conti.
Tutti gli organi dell’Associazione
durano in carica 3 anni e prestano la propria opera a titolo gratuito, a meno
che non sostengano spese in nome e per conto dell’Associazione, purché
preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del
Segretario-Economo, e debitamente documentate.
ART. 12
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è costituita da tutti i
soci che, al momento della convocazione, risultino in regola con il versamento
della quota associativa annuale, non siano destinatari di un provvedimento di
esclusione e non abbiano presentato domanda di recesso.
Ogni socio ha il diritto di esprimere
un voto in Assemblea e, in caso di assenza o di impedimento, potrà farsi
rappresentare da altro socio, previo conferimento di delega scritta o in
formato elettronico. Ciascun socio potrà essere portatore di delega di voto sino
ad un massimo di n° 2 deleghe.
Anche i soci onorari hanno il diritto
di partecipare alle assemblee.
L’Assemblea è convocata e presieduta
dal Presidente dell’Associazione e può riunirsi in sede ordinaria ovvero
straordinaria.
A seconda delle circostanze e delle
esigenze del momento, l’Assemblea potrà svolgersi in presenza fisica ovvero in audio-videoconferenza.
L’Assemblea
Ordinaria
indirizza tutta la vita dell’Associazione e in particolare delibera:
a)
sull’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 Aprile di
ogni anno;
b)
sulla nomina dei soci onorari, dietro richiesta del Consiglio
Direttivo;
c)
sulla nomina e sulla revoca del Presidente dell’Associazione e del
Presidente Onorario;
d)
sulla nomina del Consiglio Direttivo;
e)
sugli eventuali regolamenti interni e relative modifiche;
f)
sulle linee programmatiche di attività per l’anno sociale, così
come formulate dal Consiglio Direttivo;
g)
sulla determinazione della quota associativa annuale proposta dal
Consiglio Direttivo, previo parere del Segretario-Economo;
h)
sulle proposte, sui progetti e sulle iniziative presentati da
singoli soci;
i)
su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il
Consiglio Direttivo le sottopone;
j)
su ogni altro adempimento che, per legge o per Statuto, non sia
già demandato alla competenza di altro Organo.
L’Assemblea
Straordinaria delibera:
a)
sulle modifiche dello Statuto;
b)
sullo scioglimento dell’Associazione.
Le competenze dell’Assemblea non sono
delegabili ad altro Organo.
ART. 13
CONVOCAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Presidente
dell’Associazione almeno una volta l’anno, entro il 30 Aprile, per
l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno uno dei membri del
Consiglio Direttivo o 1/5 dei soci.
La convocazione viene effettuata
mediante avviso affisso presso i locali in uso all’Associazione e/o comunicato
ai soci attraverso qualunque mezzo idoneo allo scopo (sms, email, telegramma,
raccomandata, ecc.), purché documentabile, almeno 10 giorni prima della data
fissata per la riunione (ridotti a 5 giorni, in casi di urgenza giustificata).
Nella convocazione è necessario specificare la modalità, il luogo, il giorno e
l’ora, nonché l’ordine del giorno da trattare, indicando anche la data di una
eventuale seconda convocazione (da fissarsi entro e non oltre i 5 giorni
successivi alla prima).
In prima convocazione, l’Assemblea
Ordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno
la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, essa è
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti direttamente o
per delega.
In prima convocazione, l’Assemblea
Straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o
rappresentati almeno i 3/4 dei suoi componenti; in seconda convocazione, essa è
validamente costituita in presenza di almeno la metà più uno dei suoi
componenti.
L’Assemblea è presieduta dal
Presidente dell’Associazione o, in sua vece, da uno dei membri del Consiglio
Direttivo espressamente indicato dal Presidente stesso; e viene coadiuvato dal
Segretario-Economo o, in sua vece, da uno dei membri del Consiglio Direttivo
espressamente indicato dal Segretario-Economo, che cura la redazione del libro
dei verbali.
Il Presidente, dopo aver verificato il
quorum costitutivo, procede alla
lettura dell’ordine del giorno, ne illustra i relativi punti ed apre la
discussione, al termine della quale si procede alle votazioni.
ART. 14
VOTAZIONI
Le votazioni possono avvenire per
alzata di mano o a scrutinio segreto, quando riguardino singoli soci ovvero ne
facciano richiesta almeno 1/5 dei presenti. Le votazioni a scrutinio segreto
non si applicano nel caso di Assemblea in audio-videoconferenza.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia
in sede ordinaria sia in sede straordinaria, sono valide ove risultino adottate
a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la proposta oggetto di
deliberazione si intende respinta. Alle deliberazioni riguardanti singoli soci,
questi ultimi non possono esercitare il proprio diritto di voto.
Le deliberazioni adottate
dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura
del Segretario-Economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Detto
libro dovrà essere conservato presso la sede dell’Associazione e messo a
disposizione di ciascun socio per la consultazione e l’eventuale estrazione di
copia.
ART. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di
amministrazione e direzione dell’Associazione.
Esso è formato da 5 membri, nominati
dall’Assemblea Ordinaria tra i soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in
carica 3 anni e possono essere anche rinominati e, ove necessario, sostituiti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere ad almeno 3 riunioni annue del
Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica, senza
possibilità di essere rinominato per il successivo triennio.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo
interno il Segretario-Economo e, tra tutti i soci, il Direttore Scientifico ed il
Revisore dei conti, assegnando le responsabilità degli altri consiglieri in
ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri
fini sociali. Detto organo è presieduto dal Presidente o, in sua vece, da uno
dei membri del Consiglio Direttivo espressamente indicato dal Presidente
stesso.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite
le seguenti funzioni:
a)
predisporre annualmente il bilancio consuntivo sotto la guida del
Segretario-Economo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30
Aprile di ogni anno;
b)
fissare annualmente la quota associativa sotto la guida del
Segretario-Economo;
c)
fissare annualmente le linee programmatiche di attività;
d)
redigere i programmi ed i progetti delle attività sociali da
svolgere, anche dietro proposta o indicazione di singoli soci;
e)
curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
f)
valutare l’ammissione o l’esclusione dei soci;
g)
stipulare tutti gli atti, i contratti ed i provvedimenti inerenti
all’attività sociale;
h)
attribuire ad uno o più dei suoi membri o dei soci il potere di
compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto
dell’Associazione;
i)
ratificare o meno i provvedimenti adottati dal Presidente in casi
urgenti avvalendosi di poteri che spettano al Consiglio stesso;
j)
sottoporre le proprie determinazioni all’Assemblea dei soci per la
relativa approvazione;
k) proporre
all’Assemblea Ordinaria, la nomina del Presidente Onorario.
ART. 16
CONVOCAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce di
regola ogni 3 mesi e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno o almeno 3 Consiglieri ne facciano richiesta motivata. A
seconda delle circostanze e delle esigenze del momento, le riunioni del
Consiglio Direttivo potranno svolgersi in presenza fisica ovvero in audio-videoconferenza.
La convocazione viene effettuata dal Presidente, o da chi per lui, mediante
avviso comunicato a ciascun componente attraverso qualunque mezzo idoneo allo
scopo (sms, email, telegramma, raccomandata, ecc.), purché documentabile,
almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione (ridotti a 5 giorni,
in casi di urgenza giustificata). Nella convocazione è necessario specificare la
modalità, il luogo, il giorno e l’ora, nonché l’ordine del giorno da trattare.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di
preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui parteciperanno tutti i membri
del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo
sono redatti dal Segretario-Economo e sottoscritti da tutti i membri presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera
validamente in presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale il
voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo,
su invito del Presidente, possono partecipare senza diritto di voto, anche il
Presidente Onorario, il Direttore Scientifico ed il Revisore dei Conti, qualora
gli stessi non ne siano anche membri.
ART. 17
PRESIDENTE
Il Presidente è l’organo che
rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la firma
sociale.
Egli è nominato dall’Assemblea Ordinaria
fra tutti i soci e dura in carica 3 anni.
Al Presidente spetta:
a)
nominare, in caso di bisogno, un suo sostituto;
b)
convocare e presenziare l’Assemblea dei soci e il Consiglio
Direttivo;
c)
curare l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo;
d)
assumere, in caso di necessità, i poteri del Consiglio Direttivo,
chiedendo poi allo stesso, in una riunione appositamente convocata, di
ratificare gli eventuali provvedimenti adottati;
ART. 18
PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario, su proposta
del Consiglio Direttivo, è nominato dall’Assemblea Ordinaria fra i soci che,
per il loro curriculum, per la loro esperienza di vita e per le loro alte
qualità morali e culturali, possono portare lustro all’Associazione e
rappresentare al meglio lo spirito e le finalità della stessa.
Egli ha il compito di alta
rappresentanza dell’Associazione e di guida morale per tutti i soci.
Il Presidente Onorario dura in carica
3 anni con possibilità di essere rinnovato in carica alla scadenza del
triennio, ma anche di essere sostituito prima di tale termine, qualora
ricorrano giustificati motivi.
ART. 19
DIRETTORE SCIENTIFICO
Il Direttore Scientifico è il
coordinatore ed il responsabile di tutte le attività intellettuali che
rientrano nei fini dell’Associazione. Lo stesso potrà coinvolgere, previa
approvazione da parte del Consiglio Direttivo, esperti, studiosi e consulenti
con particolari competenze, utili al raggiungimento degli obiettivi di ciascun
progetto o attività. Il Direttore Scientifico potrà altresì, sempre dietro
preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo, creare degli
specifici gruppi di studio ponendo a capo di ciascuno un Responsabile di
progetto con funzioni di collaboratore del Direttore Scientifico stesso.
Il Direttore Scientifico dovrà presentare semestralmente al
Consiglio Direttivo i progetti e le attività in fase di sviluppo e/o di
realizzazione.
Egli è nominato dal Consiglio Direttivo tra tutti i soci e dura in
carica 3 anni, con possibilità di essere rinnovato in carica alla scadenza del
triennio, ma anche di essere sostituito prima di tale termine, qualora
ricorrano giustificati motivi.
ART. 20
SEGRETARIO-ECONOMO
Il Segretario-Economo dirige gli
uffici di segreteria dell’Associazione, sotto la direzione ed il controllo del
Presidente, ed è il responsabile di tutta l’attività economica
dell’Associazione.
Egli è nominato dal Consiglio
Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 3 anni, con possibilità di
rinnovo, sostituzione o destituzione.
A livello amministrativo, il
Segretario-Economo si occupa della tenuta e dell’aggiornamento del libro dei
soci, della corrispondenza, dell’affissione di comunicazioni presso i locali in
uso all’Associazione, della verbalizzazione delle sedute e delle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo negli appositi libri, nonché della
loro conservazione presso la sede dell’Associazione.
A livello economico, il
Segretario-Economo si occupa dell’aggiornamento della contabilità dell’Associazione
e della corretta tenuta dei registri contabili, con l’obbligo di rendicontare
di volta in volta al Consiglio Direttivo ogni entrata, nonché le modalità ed i
termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento
dell’attività sociale.
ART. 21
REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei conti provvede al
riscontro della gestione finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare
tenuta delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa.
Alla fine di ciascun esercizio, il
Revisore dei conti predispone un’apposita relazione sul bilancio, nella quale
esprime il suo avviso sui conti consuntivi e formula le proprie osservazioni e
conclusioni sulla gestione finanziaria dell’Associazione. Il Revisore dei
conti, qualora non ne sia già membro, può essere invitato a partecipare alle
sedute del Consiglio Direttivo, onde fornire chiarimenti nelle materie di sua
competenza.
Il Revisore dei conti è nominato dal
Consiglio Direttivo tra tutti i soci e dura in carica 3 anni, con possibilità
di rinnovo, sostituzione o destituzione.
ART. 22
LIBRI SOCIALI E REGISTRI
CONTABILI
I libri sociali ed i registri
contabili che l’Associazione è tenuta ad avere sono:
a)
il libro dei soci;
b)
il libro dell’inventario;
c)
il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo;
d)
il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;
e)
i registri della contabilità.
Tali libri sono tenuti ed aggiornati
dal Segretario-Economo e, prima di essere utilizzati, debbono essere numerati,
timbrati e firmati dallo stesso insieme al Presidente dell’Associazione.
ART. 23
SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE
Come previsto nel precedente art. 3,
l’Associazione ha durata illimitata, ma può essere sciolta quando ne facciano
richiesta almeno i 3/4 dei soci o la maggioranza dei membri del Consiglio
Direttivo.
Lo scioglimento dell’Associazione deve
essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci. Contestualmente allo
scioglimento, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori,
anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo
risultante dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra
Associazione con finalità analoghe o destinato a fini di pubblica utilità.
ART. 24
NORME APPLICABILI
L’Associazione è regolata dagli
articoli del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto,
dalle disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché dalle norme di legge
vigenti in materia di associazioni non riconosciute.
ART. 25
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
In sede di costituzione
dell’Associazione, spetterà ai soci fondatori la nomina del Presidente per il
primo quinquennio e di conseguenza si provvederà alla nomina di tutte le altre
cariche sociali secondo le disposizioni statutarie.
Nella stessa sede, avverrà altresì la
determinazione della quota di iscrizione relativa al primo anno.
ART. 1
COSTITUZIONE E
DENOMINAZIONE
È costituita un’Associazione culturale
senza fini di lucro denominata “FarePensiero” che, nello spirito della
Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal
Codice Civile, si caratterizza come un laboratorio di idee, ovvero un centro di
interessi a carattere volontario e democratico, per il perseguimento di finalità
trascendenti gli interessi del singolo, la cui attività è essenzialmente di
partecipazione, solidarietà, pluralismo e promozione della cultura e delle
tradizioni del territorio.
ART. 2
SEDE
L’Associazione ha sede legale in viale
Francesco Petrarca, 25 – 00028 Subiaco (Roma).
L’Associazione svolge la propria
attività nell’ambito territoriale del Comune di Subiaco e della Valle
dell’Aniene. È inoltre prevista la possibilità di aprire sedi in altre località
purché i promotori condividano e perseguano le finalità del presente statuto e
vi aderiscano formalmente.
ART. 3
DURATA
L’Associazione ha la durata illimitata,
ad eccezione del caso di richiesta di scioglimento, così come previsto nel
successivo art. 23.
ART. 4
OBIETTIVI E FINALITÀ
L’Associazione non ha fini di lucro e
non ripartisce utili.
L’Associazione ha lo scopo di:
- operare
nella società fra tutti coloro che intendono contribuire, con il proprio
apporto manuale ed intellettuale, ad una crescita armonica della vita
sociale, comunitaria ed economica del territorio;
- accrescere
nella comunità la consapevolezza del patrimonio comune, della cultura,
dell’arte, della storia e dell’ambiente locali, in costante rapporto con
quelli nazionali;
- promuovere e
valorizzare tutte le ricorrenze e festività legate alla memoria e alla
tradizione del territorio, ma anche a quella nazionale;
- sensibilizzare
l’opinione pubblica sui problemi sociali, culturali e di sviluppo della
persona e della dignità umana;
- promuovere
attività di formazione per far emergere una classe dirigente in grado di
soddisfare al meglio, in ogni settore della vita sociale e dei rapporti
tra i singoli, i crescenti bisogni culturali, sociali e materiali dei
cittadini, cercando di interpretarne le istanze alla luce del primario
interesse generale;
- sviluppare
la cultura della responsabilità e del merito ad ogni livello, per far
maturare la consapevolezza che il dovere venga prima di ogni diritto e che
il merito sia alla base di ogni giustizia sociale;
- orientare
ogni azione al comunitarismo ed educare a considerare ogni uomo come
“persona” e non come mero “individuo”;
- sviluppare
una maggiore coscienza pubblica ed un rapporto fiduciario con le
istituzioni, locali e non.
L’Associazione potrà assumere tutte le
iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione
dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l’oggetto, nel pieno
rispetto delle disposizioni di legge.
Per le finalità indicate,
l’Associazione può, a titolo esemplificativo:
· promuovere,
istituire, sviluppare e realizzare iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni,
premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio,
convegni, seminari, dibattiti pubblici, incontri con personalità autorevoli;
· organizzare e
gestire siti internet, social network, blogs, giornalini periodici, gruppi di
discussione e mailing lists;
· attuare
iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle principali
criticità dell’attuale momento storico, proponendo le possibili soluzioni.
ART. 5
PATRIMONIO E RISORSE
L’Associazione è amministrativamente,
finanziariamente e contabilmente autonoma.
I beni dell’Associazione possono
essere mobili, immobili e mobili registrati.
Per il suo funzionamento,
l’Associazione si avvale dei seguenti introiti:
a) quote e
contributi dei soci;
b) eredità,
donazioni e legati;
c) contributi dello
Stato, delle Regioni, di Enti locali, nonché di altri Enti o Istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti
realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) erogazioni liberali
dei soci e dei terzi;
e) proventi
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
f) altre entrate
compatibili con le finalità sociali.
L’Associazione è tenuta alla
conservazione, per almeno 10 anni, di tutta la documentazione relativa alle
risorse economiche di cui si avvale.
È vietata qualsiasi forma, diretta o
indiretta, di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione, che
debbono invece essere reinvestiti a favore di attività statutariamente
previste.
ART. 6
BILANCIO
L’esercizio sociale decorre dal 1
Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, rispetto al quale il Consiglio Direttivo
ha l’obbligo di elaborare il bilancio consuntivo, che dovrà poi essere
approvato, entro il 30 Aprile dell’anno successivo, dall’Assemblea Ordinaria.
Copia del bilancio dovrà essere
depositata presso la sede dell’Associazione, in modo da favorirne la libera
visione a tutti i soci. In ogni caso, il bilancio dovrà rimanere ivi depositato
almeno nei 15 giorni che precedono la riunione dell’Assemblea Ordinaria
convocata per la relativa approvazione.
ART. 7
SOCI
L’Associazione è aperta a tutti coloro
che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, ne condividano
lo spirito e gli ideali, purché abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano
riportato condanne irrevocabili per delitti dolosi. Il numero dei soci è
illimitato.
L’adesione all’Associazione è
volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 8.
I soci si dividono nelle seguenti
categorie:
a)
soci fondatori, considerandosi tali coloro che abbiano partecipato all’Assemblea
costitutiva, deliberando la costituzione dell’Associazione attraverso la
sottoscrizione del relativo atto;
b)
soci ordinari, considerandosi tali coloro che abbiano presentato con esito
favorevole la domanda di ammissione e contestualmente versato la quota sociale;
c)
soci onorari, considerandosi tali coloro che vengano insigniti della relativa
qualifica da parte del Consiglio Direttivo, sottoposta ad approvazione da parte
dell’Assemblea, per aver contribuito attivamente ed in maniera rilevante allo
sviluppo ed al rafforzamento morale e/o materiale dell’Associazione. I soci
onorari possono essere dispensati dal versamento della quota sociale.
ART. 8
AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata
alla presentazione di apposita domanda sottoscritta dall’interessato e
risultante dalla compilazione, in ogni sua parte, dell’apposito modello
prestampato.
Sulla domanda di ammissione si
pronuncia insindacabilmente il Consiglio Direttivo entro i successivi 15
giorni. In assenza di un motivato provvedimento di rigetto della domanda entro
il termine previsto, si intende che essa è stata accolta.
Al momento dell’ammissione, ciascun
socio è tenuto a versare la quota annuale di partecipazione, così come fissata
di anno in anno in sede di approvazione del bilancio.
Le somme versate a titolo di quota o
di contributo non sono in alcun caso rimborsabili.
ART. 9
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
La suddivisione in categorie sociali
non implica differenze di trattamento in merito ai diritti e ai doveri verso
l’Associazione.
Tutti i soci hanno il dovere di:
1. versare la quota
sociale;
2. conoscere ed
osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le
deliberazioni provenienti dagli organi sociali;
3. mantenere sempre
un atteggiamento corretto e rispettoso verso l’Associazione, sia all’interno
sia all’esterno della stessa, specie nei rapporti con terzi;
4. collaborare
attivamente nello svolgimento della vita sociale, ciascuno secondo la propria
competenza, anche mettendo a disposizione ogni virtù, capacità e talento
personali che possano contribuire materialmente e/o spiritualmente al buon
funzionamento, al consolidamento o allo sviluppo dell’Associazione;
Tutti i soci hanno il diritto di:
1. avere una copia del
presente Statuto;
2. frequentare i
locali in uso all’Associazione ed usufruire di tutte le strutture ed i servizi
che l’Associazione sia in grado di offrire;
3. partecipare
all’Assemblea, esercitare il diritto di voto, esprimere liberamente il proprio
parere sui punti all’ordine del giorno ed accedere alle cariche associative;
4. prendere visione
degli atti assembleari, del bilancio annuale e, in genere, di tutti i documenti
elaborati nell’ambito dell’Associazione, con la possibilità di estrarne copia;
5. partecipare
effettivamente alle attività dell’Associazione, prendendo parte a tutte le
iniziative che in seno alla stessa vengano promosse;
6. formulare
proposte, presentare progetti, ideare ed organizzare iniziative da svolgersi a
livello associazionistico.
ART. 10
PERDITA DELLA QUALIFICA
DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per
decesso, esclusione, decadenza o recesso.
Il decesso determina automaticamente
il venir meno della qualifica di socio.
L’esclusione dei soci è deliberata
dall’Assemblea Ordinaria, dietro proposta del Consiglio Direttivo, nei seguenti
casi:
a) ripetute
violazioni degli obblighi statutari e/o regolamentari;
b) comportamenti
gravemente contrastanti con gli scopi dell’Associazione;
c) danni morali e/o
materiali cagionati all’Associazione o ad un suo membro;
d) indegnità.
Prima di sottoporre l’esclusione di un
socio al voto dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo deve procedere, nei
confronti del diretto interessato, ad una contestazione scritta relativa ad
ogni singolo addebito che gli viene mosso, specificandone le motivazioni e
consentendo altresì l’esercizio del diritto di replica.
La decadenza dalla qualifica di socio
si verifica automaticamente, a seguito del mancato versamento della quota
associativa per 1 anno consecutivo, ovvero a seguito di condanna irrevocabile
per delitto doloso.
Il recesso dall’Associazione può
essere esercitato di anno in anno, tramite dichiarazione scritta e sottoscritta
da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il termine ultimo fissato per il
pagamento delle quote associative annuali.
ART. 11
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea dei soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Revisore dei Conti.
Tutti gli organi dell’Associazione
durano in carica 3 anni e prestano la propria opera a titolo gratuito, a meno
che non sostengano spese in nome e per conto dell’Associazione, purché
preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del
Segretario-Economo, e debitamente documentate.
ART. 12
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è costituita da tutti i
soci che, al momento della convocazione, risultino in regola con il versamento
della quota associativa annuale, non siano destinatari di un provvedimento di
esclusione e non abbiano presentato domanda di recesso.
Ogni socio ha il diritto di esprimere
un voto in Assemblea e, in caso di assenza o di impedimento, potrà farsi
rappresentare da altro socio, previo conferimento di delega scritta o in
formato elettronico. Ciascun socio potrà essere portatore di delega di voto sino
ad un massimo di n° 2 deleghe.
Anche i soci onorari hanno il diritto
di partecipare alle assemblee.
L’Assemblea è convocata e presieduta
dal Presidente dell’Associazione e può riunirsi in sede ordinaria ovvero
straordinaria.
A seconda delle circostanze e delle
esigenze del momento, l’Assemblea potrà svolgersi in presenza fisica ovvero in audio-videoconferenza.
L’Assemblea
Ordinaria
indirizza tutta la vita dell’Associazione e in particolare delibera:
a)
sull’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 Aprile di
ogni anno;
b)
sulla nomina dei soci onorari, dietro richiesta del Consiglio
Direttivo;
c)
sulla nomina e sulla revoca del Presidente dell’Associazione e del
Presidente Onorario;
d)
sulla nomina del Consiglio Direttivo;
e)
sugli eventuali regolamenti interni e relative modifiche;
f)
sulle linee programmatiche di attività per l’anno sociale, così
come formulate dal Consiglio Direttivo;
g)
sulla determinazione della quota associativa annuale proposta dal
Consiglio Direttivo, previo parere del Segretario-Economo;
h)
sulle proposte, sui progetti e sulle iniziative presentati da
singoli soci;
i)
su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il
Consiglio Direttivo le sottopone;
j)
su ogni altro adempimento che, per legge o per Statuto, non sia
già demandato alla competenza di altro Organo.
L’Assemblea
Straordinaria delibera:
a)
sulle modifiche dello Statuto;
b)
sullo scioglimento dell’Associazione.
Le competenze dell’Assemblea non sono
delegabili ad altro Organo.
ART. 13
CONVOCAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Presidente
dell’Associazione almeno una volta l’anno, entro il 30 Aprile, per
l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno uno dei membri del
Consiglio Direttivo o 1/5 dei soci.
La convocazione viene effettuata
mediante avviso affisso presso i locali in uso all’Associazione e/o comunicato
ai soci attraverso qualunque mezzo idoneo allo scopo (sms, email, telegramma,
raccomandata, ecc.), purché documentabile, almeno 10 giorni prima della data
fissata per la riunione (ridotti a 5 giorni, in casi di urgenza giustificata).
Nella convocazione è necessario specificare la modalità, il luogo, il giorno e
l’ora, nonché l’ordine del giorno da trattare, indicando anche la data di una
eventuale seconda convocazione (da fissarsi entro e non oltre i 5 giorni
successivi alla prima).
In prima convocazione, l’Assemblea
Ordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno
la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, essa è
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti direttamente o
per delega.
In prima convocazione, l’Assemblea
Straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o
rappresentati almeno i 3/4 dei suoi componenti; in seconda convocazione, essa è
validamente costituita in presenza di almeno la metà più uno dei suoi
componenti.
L’Assemblea è presieduta dal
Presidente dell’Associazione o, in sua vece, da uno dei membri del Consiglio
Direttivo espressamente indicato dal Presidente stesso; e viene coadiuvato dal
Segretario-Economo o, in sua vece, da uno dei membri del Consiglio Direttivo
espressamente indicato dal Segretario-Economo, che cura la redazione del libro
dei verbali.
Il Presidente, dopo aver verificato il
quorum costitutivo, procede alla
lettura dell’ordine del giorno, ne illustra i relativi punti ed apre la
discussione, al termine della quale si procede alle votazioni.
ART. 14
VOTAZIONI
Le votazioni possono avvenire per
alzata di mano o a scrutinio segreto, quando riguardino singoli soci ovvero ne
facciano richiesta almeno 1/5 dei presenti. Le votazioni a scrutinio segreto
non si applicano nel caso di Assemblea in audio-videoconferenza.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia
in sede ordinaria sia in sede straordinaria, sono valide ove risultino adottate
a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la proposta oggetto di
deliberazione si intende respinta. Alle deliberazioni riguardanti singoli soci,
questi ultimi non possono esercitare il proprio diritto di voto.
Le deliberazioni adottate
dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura
del Segretario-Economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Detto
libro dovrà essere conservato presso la sede dell’Associazione e messo a
disposizione di ciascun socio per la consultazione e l’eventuale estrazione di
copia.
ART. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di
amministrazione e direzione dell’Associazione.
Esso è formato da 5 membri, nominati
dall’Assemblea Ordinaria tra i soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in
carica 3 anni e possono essere anche rinominati e, ove necessario, sostituiti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere ad almeno 3 riunioni annue del
Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica, senza
possibilità di essere rinominato per il successivo triennio.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo
interno il Segretario-Economo e, tra tutti i soci, il Direttore Scientifico ed il
Revisore dei conti, assegnando le responsabilità degli altri consiglieri in
ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri
fini sociali. Detto organo è presieduto dal Presidente o, in sua vece, da uno
dei membri del Consiglio Direttivo espressamente indicato dal Presidente
stesso.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite
le seguenti funzioni:
a)
predisporre annualmente il bilancio consuntivo sotto la guida del
Segretario-Economo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30
Aprile di ogni anno;
b)
fissare annualmente la quota associativa sotto la guida del
Segretario-Economo;
c)
fissare annualmente le linee programmatiche di attività;
d)
redigere i programmi ed i progetti delle attività sociali da
svolgere, anche dietro proposta o indicazione di singoli soci;
e)
curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
f)
valutare l’ammissione o l’esclusione dei soci;
g)
stipulare tutti gli atti, i contratti ed i provvedimenti inerenti
all’attività sociale;
h)
attribuire ad uno o più dei suoi membri o dei soci il potere di
compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto
dell’Associazione;
i)
ratificare o meno i provvedimenti adottati dal Presidente in casi
urgenti avvalendosi di poteri che spettano al Consiglio stesso;
j)
sottoporre le proprie determinazioni all’Assemblea dei soci per la
relativa approvazione;
k) proporre
all’Assemblea Ordinaria, la nomina del Presidente Onorario.
ART. 16
CONVOCAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce di
regola ogni 3 mesi e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno o almeno 3 Consiglieri ne facciano richiesta motivata. A
seconda delle circostanze e delle esigenze del momento, le riunioni del
Consiglio Direttivo potranno svolgersi in presenza fisica ovvero in audio-videoconferenza.
La convocazione viene effettuata dal Presidente, o da chi per lui, mediante
avviso comunicato a ciascun componente attraverso qualunque mezzo idoneo allo
scopo (sms, email, telegramma, raccomandata, ecc.), purché documentabile,
almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione (ridotti a 5 giorni,
in casi di urgenza giustificata). Nella convocazione è necessario specificare la
modalità, il luogo, il giorno e l’ora, nonché l’ordine del giorno da trattare.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di
preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui parteciperanno tutti i membri
del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo
sono redatti dal Segretario-Economo e sottoscritti da tutti i membri presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera
validamente in presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale il
voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo,
su invito del Presidente, possono partecipare senza diritto di voto, anche il
Presidente Onorario, il Direttore Scientifico ed il Revisore dei Conti, qualora
gli stessi non ne siano anche membri.
ART. 17
PRESIDENTE
Il Presidente è l’organo che
rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la firma
sociale.
Egli è nominato dall’Assemblea Ordinaria
fra tutti i soci e dura in carica 3 anni.
Al Presidente spetta:
a)
nominare, in caso di bisogno, un suo sostituto;
b)
convocare e presenziare l’Assemblea dei soci e il Consiglio
Direttivo;
c)
curare l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo;
d)
assumere, in caso di necessità, i poteri del Consiglio Direttivo,
chiedendo poi allo stesso, in una riunione appositamente convocata, di
ratificare gli eventuali provvedimenti adottati;
ART. 18
PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario, su proposta
del Consiglio Direttivo, è nominato dall’Assemblea Ordinaria fra i soci che,
per il loro curriculum, per la loro esperienza di vita e per le loro alte
qualità morali e culturali, possono portare lustro all’Associazione e
rappresentare al meglio lo spirito e le finalità della stessa.
Egli ha il compito di alta
rappresentanza dell’Associazione e di guida morale per tutti i soci.
Il Presidente Onorario dura in carica
3 anni con possibilità di essere rinnovato in carica alla scadenza del
triennio, ma anche di essere sostituito prima di tale termine, qualora
ricorrano giustificati motivi.
ART. 19
DIRETTORE SCIENTIFICO
Il Direttore Scientifico è il
coordinatore ed il responsabile di tutte le attività intellettuali che
rientrano nei fini dell’Associazione. Lo stesso potrà coinvolgere, previa
approvazione da parte del Consiglio Direttivo, esperti, studiosi e consulenti
con particolari competenze, utili al raggiungimento degli obiettivi di ciascun
progetto o attività. Il Direttore Scientifico potrà altresì, sempre dietro
preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo, creare degli
specifici gruppi di studio ponendo a capo di ciascuno un Responsabile di
progetto con funzioni di collaboratore del Direttore Scientifico stesso.
Il Direttore Scientifico dovrà presentare semestralmente al
Consiglio Direttivo i progetti e le attività in fase di sviluppo e/o di
realizzazione.
Egli è nominato dal Consiglio Direttivo tra tutti i soci e dura in
carica 3 anni, con possibilità di essere rinnovato in carica alla scadenza del
triennio, ma anche di essere sostituito prima di tale termine, qualora
ricorrano giustificati motivi.
ART. 20
SEGRETARIO-ECONOMO
Il Segretario-Economo dirige gli
uffici di segreteria dell’Associazione, sotto la direzione ed il controllo del
Presidente, ed è il responsabile di tutta l’attività economica
dell’Associazione.
Egli è nominato dal Consiglio
Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 3 anni, con possibilità di
rinnovo, sostituzione o destituzione.
A livello amministrativo, il
Segretario-Economo si occupa della tenuta e dell’aggiornamento del libro dei
soci, della corrispondenza, dell’affissione di comunicazioni presso i locali in
uso all’Associazione, della verbalizzazione delle sedute e delle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo negli appositi libri, nonché della
loro conservazione presso la sede dell’Associazione.
A livello economico, il
Segretario-Economo si occupa dell’aggiornamento della contabilità dell’Associazione
e della corretta tenuta dei registri contabili, con l’obbligo di rendicontare
di volta in volta al Consiglio Direttivo ogni entrata, nonché le modalità ed i
termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento
dell’attività sociale.
ART. 21
REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei conti provvede al
riscontro della gestione finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare
tenuta delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa.
Alla fine di ciascun esercizio, il
Revisore dei conti predispone un’apposita relazione sul bilancio, nella quale
esprime il suo avviso sui conti consuntivi e formula le proprie osservazioni e
conclusioni sulla gestione finanziaria dell’Associazione. Il Revisore dei
conti, qualora non ne sia già membro, può essere invitato a partecipare alle
sedute del Consiglio Direttivo, onde fornire chiarimenti nelle materie di sua
competenza.
Il Revisore dei conti è nominato dal
Consiglio Direttivo tra tutti i soci e dura in carica 3 anni, con possibilità
di rinnovo, sostituzione o destituzione.
ART. 22
LIBRI SOCIALI E REGISTRI
CONTABILI
I libri sociali ed i registri
contabili che l’Associazione è tenuta ad avere sono:
a)
il libro dei soci;
b)
il libro dell’inventario;
c)
il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo;
d)
il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;
e)
i registri della contabilità.
Tali libri sono tenuti ed aggiornati
dal Segretario-Economo e, prima di essere utilizzati, debbono essere numerati,
timbrati e firmati dallo stesso insieme al Presidente dell’Associazione.
ART. 23
SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE
Come previsto nel precedente art. 3,
l’Associazione ha durata illimitata, ma può essere sciolta quando ne facciano
richiesta almeno i 3/4 dei soci o la maggioranza dei membri del Consiglio
Direttivo.
Lo scioglimento dell’Associazione deve
essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci. Contestualmente allo
scioglimento, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori,
anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo
risultante dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra
Associazione con finalità analoghe o destinato a fini di pubblica utilità.
ART. 24
NORME APPLICABILI
L’Associazione è regolata dagli
articoli del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto,
dalle disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché dalle norme di legge
vigenti in materia di associazioni non riconosciute.
ART. 25
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
In sede di costituzione
dell’Associazione, spetterà ai soci fondatori la nomina del Presidente per il
primo quinquennio e di conseguenza si provvederà alla nomina di tutte le altre
cariche sociali secondo le disposizioni statutarie.
Nella stessa sede, avverrà altresì la
determinazione della quota di iscrizione relativa al primo anno.