Statuto



ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita un’Associazione culturale senza fini di lucro denominata “FarePensiero” che, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile, si caratterizza come un laboratorio di idee, ovvero un centro di interessi a carattere volontario e democratico, per il perseguimento di finalità trascendenti gli interessi del singolo, la cui attività è essenzialmente di partecipazione, solidarietà, pluralismo e promozione della cultura e delle tradizioni del territorio.

 

ART. 2

SEDE

L’Associazione ha sede legale in viale Francesco Petrarca, 25 – 00028 Subiaco (Roma).

L’Associazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale del Comune di Subiaco e della Valle dell’Aniene. È inoltre prevista la possibilità di aprire sedi in altre località purché i promotori condividano e perseguano le finalità del presente statuto e vi aderiscano formalmente.

 

ART. 3

DURATA

L’Associazione ha la durata illimitata, ad eccezione del caso di richiesta di scioglimento, così come previsto nel successivo art. 23.

 

ART. 4

OBIETTIVI E FINALITÀ

L’Associazione non ha fini di lucro e non ripartisce utili.

L’Associazione ha lo scopo di:

  • operare nella società fra tutti coloro che intendono contribuire, con il proprio apporto manuale ed intellettuale, ad una crescita armonica della vita sociale, comunitaria ed economica del territorio;
  • accrescere nella comunità la consapevolezza del patrimonio comune, della cultura, dell’arte, della storia e dell’ambiente locali, in costante rapporto con quelli nazionali;
  • promuovere e valorizzare tutte le ricorrenze e festività legate alla memoria e alla tradizione del territorio, ma anche a quella nazionale;
  • sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi sociali, culturali e di sviluppo della persona e della dignità umana;
  • promuovere attività di formazione per far emergere una classe dirigente in grado di soddisfare al meglio, in ogni settore della vita sociale e dei rapporti tra i singoli, i crescenti bisogni culturali, sociali e materiali dei cittadini, cercando di interpretarne le istanze alla luce del primario interesse generale;
  • sviluppare la cultura della responsabilità e del merito ad ogni livello, per far maturare la consapevolezza che il dovere venga prima di ogni diritto e che il merito sia alla base di ogni giustizia sociale;
  • orientare ogni azione al comunitarismo ed educare a considerare ogni uomo come “persona” e non come mero “individuo”;
  • sviluppare una maggiore coscienza pubblica ed un rapporto fiduciario con le istituzioni, locali e non.

L’Associazione potrà assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l’oggetto, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

Per le finalità indicate, l’Associazione può, a titolo esemplificativo:

·       promuovere, istituire, sviluppare e realizzare iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio, convegni, seminari, dibattiti pubblici, incontri con personalità autorevoli;

·       organizzare e gestire siti internet, social network, blogs, giornalini periodici, gruppi di discussione e mailing lists;

·       attuare iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle principali criticità dell’attuale momento storico, proponendo le possibili soluzioni.

 

ART. 5

PATRIMONIO E RISORSE

L’Associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma.

I beni dell’Associazione possono essere mobili, immobili e mobili registrati.

Per il suo funzionamento, l’Associazione si avvale dei seguenti introiti:

a)      quote e contributi dei soci;

b)      eredità, donazioni e legati;

c)      contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, nonché di altri Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d)      erogazioni liberali dei soci e dei terzi;

e)      proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

f)       altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L’Associazione è tenuta alla conservazione, per almeno 10 anni, di tutta la documentazione relativa alle risorse economiche di cui si avvale.

È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione, che debbono invece essere reinvestiti a favore di attività statutariamente previste.

 

ART. 6

BILANCIO

L’esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, rispetto al quale il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di elaborare il bilancio consuntivo, che dovrà poi essere approvato, entro il 30 Aprile dell’anno successivo, dall’Assemblea Ordinaria.

Copia del bilancio dovrà essere depositata presso la sede dell’Associazione, in modo da favorirne la libera visione a tutti i soci. In ogni caso, il bilancio dovrà rimanere ivi depositato almeno nei 15 giorni che precedono la riunione dell’Assemblea Ordinaria convocata per la relativa approvazione.

 

ART. 7

SOCI

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, ne condividano lo spirito e gli ideali, purché abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano riportato condanne irrevocabili per delitti dolosi. Il numero dei soci è illimitato.

L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a)      soci fondatori, considerandosi tali coloro che abbiano partecipato all’Assemblea costitutiva, deliberando la costituzione dell’Associazione attraverso la sottoscrizione del relativo atto;

b)      soci ordinari, considerandosi tali coloro che abbiano presentato con esito favorevole la domanda di ammissione e contestualmente versato la quota sociale;

c)      soci onorari, considerandosi tali coloro che vengano insigniti della relativa qualifica da parte del Consiglio Direttivo, sottoposta ad approvazione da parte dell’Assemblea, per aver contribuito attivamente ed in maniera rilevante allo sviluppo ed al rafforzamento morale e/o materiale dell’Associazione. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento della quota sociale.

 

ART. 8

AMMISSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda sottoscritta dall’interessato e risultante dalla compilazione, in ogni sua parte, dell’apposito modello prestampato.

Sulla domanda di ammissione si pronuncia insindacabilmente il Consiglio Direttivo entro i successivi 15 giorni. In assenza di un motivato provvedimento di rigetto della domanda entro il termine previsto, si intende che essa è stata accolta.

Al momento dell’ammissione, ciascun socio è tenuto a versare la quota annuale di partecipazione, così come fissata di anno in anno in sede di approvazione del bilancio.

Le somme versate a titolo di quota o di contributo non sono in alcun caso rimborsabili.

 

ART. 9

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito ai diritti e ai doveri verso l’Associazione.

Tutti i soci hanno il dovere di:

1.      versare la quota sociale;

2.      conoscere ed osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni provenienti dagli organi sociali;

3.      mantenere sempre un atteggiamento corretto e rispettoso verso l’Associazione, sia all’interno sia all’esterno della stessa, specie nei rapporti con terzi;

4.      collaborare attivamente nello svolgimento della vita sociale, ciascuno secondo la propria competenza, anche mettendo a disposizione ogni virtù, capacità e talento personali che possano contribuire materialmente e/o spiritualmente al buon funzionamento, al consolidamento o allo sviluppo dell’Associazione;

Tutti i soci hanno il diritto di:

1.      avere una copia del presente Statuto;

2.      frequentare i locali in uso all’Associazione ed usufruire di tutte le strutture ed i servizi che l’Associazione sia in grado di offrire;

3.      partecipare all’Assemblea, esercitare il diritto di voto, esprimere liberamente il proprio parere sui punti all’ordine del giorno ed accedere alle cariche associative;

4.      prendere visione degli atti assembleari, del bilancio annuale e, in genere, di tutti i documenti elaborati nell’ambito dell’Associazione, con la possibilità di estrarne copia;

5.      partecipare effettivamente alle attività dell’Associazione, prendendo parte a tutte le iniziative che in seno alla stessa vengano promosse;

6.      formulare proposte, presentare progetti, ideare ed organizzare iniziative da svolgersi a livello associazionistico.

 

ART. 10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per decesso, esclusione, decadenza o recesso.

Il decesso determina automaticamente il venir meno della qualifica di socio.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea Ordinaria, dietro proposta del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

a)      ripetute violazioni degli obblighi statutari e/o regolamentari;

b)      comportamenti gravemente contrastanti con gli scopi dell’Associazione;

c)      danni morali e/o materiali cagionati all’Associazione o ad un suo membro;

d)      indegnità.

Prima di sottoporre l’esclusione di un socio al voto dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo deve procedere, nei confronti del diretto interessato, ad una contestazione scritta relativa ad ogni singolo addebito che gli viene mosso, specificandone le motivazioni e consentendo altresì l’esercizio del diritto di replica.

La decadenza dalla qualifica di socio si verifica automaticamente, a seguito del mancato versamento della quota associativa per 1 anno consecutivo, ovvero a seguito di condanna irrevocabile per delitto doloso.

Il recesso dall’Associazione può essere esercitato di anno in anno, tramite dichiarazione scritta e sottoscritta da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il termine ultimo fissato per il pagamento delle quote associative annuali.

 

ART. 11

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

a)      l’Assemblea dei soci;

b)      il Consiglio Direttivo;

c)      il Presidente;

d)      il Revisore dei Conti.

Tutti gli organi dell’Associazione durano in carica 3 anni e prestano la propria opera a titolo gratuito, a meno che non sostengano spese in nome e per conto dell’Associazione, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Segretario-Economo, e debitamente documentate.

 

ART. 12

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è costituita da tutti i soci che, al momento della convocazione, risultino in regola con il versamento della quota associativa annuale, non siano destinatari di un provvedimento di esclusione e non abbiano presentato domanda di recesso.

Ogni socio ha il diritto di esprimere un voto in Assemblea e, in caso di assenza o di impedimento, potrà farsi rappresentare da altro socio, previo conferimento di delega scritta o in formato elettronico. Ciascun socio potrà essere portatore di delega di voto sino ad un massimo di n° 2 deleghe.

Anche i soci onorari hanno il diritto di partecipare alle assemblee.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione e può riunirsi in sede ordinaria ovvero straordinaria.

A seconda delle circostanze e delle esigenze del momento, l’Assemblea potrà svolgersi in presenza fisica ovvero in audio-videoconferenza.

L’Assemblea Ordinaria indirizza tutta la vita dell’Associazione e in particolare delibera:

a)      sull’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 Aprile di ogni anno;

b)      sulla nomina dei soci onorari, dietro richiesta del Consiglio Direttivo;

c)      sulla nomina e sulla revoca del Presidente dell’Associazione e del Presidente Onorario;

d)      sulla nomina del Consiglio Direttivo;

e)      sugli eventuali regolamenti interni e relative modifiche;

f)       sulle linee programmatiche di attività per l’anno sociale, così come formulate dal Consiglio Direttivo;

g)      sulla determinazione della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, previo parere del Segretario-Economo;

h)      sulle proposte, sui progetti e sulle iniziative presentati da singoli soci;

i)        su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo le sottopone;

j)        su ogni altro adempimento che, per legge o per Statuto, non sia già demandato alla competenza di altro Organo.

L’Assemblea Straordinaria delibera:

a)      sulle modifiche dello Statuto;

b)      sullo scioglimento dell’Associazione.

Le competenze dell’Assemblea non sono delegabili ad altro Organo.

 

ART. 13

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno, entro il 30 Aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo o 1/5 dei soci.

La convocazione viene effettuata mediante avviso affisso presso i locali in uso all’Associazione e/o comunicato ai soci attraverso qualunque mezzo idoneo allo scopo (sms, email, telegramma, raccomandata, ecc.), purché documentabile, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione (ridotti a 5 giorni, in casi di urgenza giustificata). Nella convocazione è necessario specificare la modalità, il luogo, il giorno e l’ora, nonché l’ordine del giorno da trattare, indicando anche la data di una eventuale seconda convocazione (da fissarsi entro e non oltre i 5 giorni successivi alla prima).

In prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti direttamente o per delega.

In prima convocazione, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei suoi componenti; in seconda convocazione, essa è validamente costituita in presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua vece, da uno dei membri del Consiglio Direttivo espressamente indicato dal Presidente stesso; e viene coadiuvato dal Segretario-Economo o, in sua vece, da uno dei membri del Consiglio Direttivo espressamente indicato dal Segretario-Economo, che cura la redazione del libro dei verbali.

Il Presidente, dopo aver verificato il quorum costitutivo, procede alla lettura dell’ordine del giorno, ne illustra i relativi punti ed apre la discussione, al termine della quale si procede alle votazioni.

 

ART. 14

VOTAZIONI

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando riguardino singoli soci ovvero ne facciano richiesta almeno 1/5 dei presenti. Le votazioni a scrutinio segreto non si applicano nel caso di Assemblea in audio-videoconferenza.

Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta. Alle deliberazioni riguardanti singoli soci, questi ultimi non possono esercitare il proprio diritto di voto.

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-Economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Detto libro dovrà essere conservato presso la sede dell’Associazione e messo a disposizione di ciascun socio per la consultazione e l’eventuale estrazione di copia.

 

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e direzione dell’Associazione.

Esso è formato da 5 membri, nominati dall’Assemblea Ordinaria tra i soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere anche rinominati e, ove necessario, sostituiti. L’ingiustificata assenza di un consigliere ad almeno 3 riunioni annue del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica, senza possibilità di essere rinominato per il successivo triennio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario-Economo e, tra tutti i soci, il Direttore Scientifico ed il Revisore dei conti, assegnando le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Detto organo è presieduto dal Presidente o, in sua vece, da uno dei membri del Consiglio Direttivo espressamente indicato dal Presidente stesso.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a)      predisporre annualmente il bilancio consuntivo sotto la guida del Segretario-Economo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno;

b)      fissare annualmente la quota associativa sotto la guida del Segretario-Economo;

c)      fissare annualmente le linee programmatiche di attività;

d)      redigere i programmi ed i progetti delle attività sociali da svolgere, anche dietro proposta o indicazione di singoli soci;

e)      curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;

f)       valutare l’ammissione o l’esclusione dei soci;

g)      stipulare tutti gli atti, i contratti ed i provvedimenti inerenti all’attività sociale;

h)      attribuire ad uno o più dei suoi membri o dei soci il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione;

i)        ratificare o meno i provvedimenti adottati dal Presidente in casi urgenti avvalendosi di poteri che spettano al Consiglio stesso;

j)        sottoporre le proprie determinazioni all’Assemblea dei soci per la relativa approvazione;

k)      proporre all’Assemblea Ordinaria, la nomina del Presidente Onorario.

 

ART. 16

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni 3 mesi e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 Consiglieri ne facciano richiesta motivata. A seconda delle circostanze e delle esigenze del momento, le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi in presenza fisica ovvero in audio-videoconferenza. La convocazione viene effettuata dal Presidente, o da chi per lui, mediante avviso comunicato a ciascun componente attraverso qualunque mezzo idoneo allo scopo (sms, email, telegramma, raccomandata, ecc.), purché documentabile, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione (ridotti a 5 giorni, in casi di urgenza giustificata). Nella convocazione è necessario specificare la modalità, il luogo, il giorno e l’ora, nonché l’ordine del giorno da trattare. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui parteciperanno tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario-Economo e sottoscritti da tutti i membri presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, possono partecipare senza diritto di voto, anche il Presidente Onorario, il Direttore Scientifico ed il Revisore dei Conti, qualora gli stessi non ne siano anche membri.

 

ART. 17

PRESIDENTE

Il Presidente è l’organo che rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la firma sociale.

Egli è nominato dall’Assemblea Ordinaria fra tutti i soci e dura in carica 3 anni.

Al Presidente spetta:

a)      nominare, in caso di bisogno, un suo sostituto;

b)      convocare e presenziare l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;

c)      curare l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d)      assumere, in caso di necessità, i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo poi allo stesso, in una riunione appositamente convocata, di ratificare gli eventuali provvedimenti adottati;

 

ART. 18

PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario, su proposta del Consiglio Direttivo, è nominato dall’Assemblea Ordinaria fra i soci che, per il loro curriculum, per la loro esperienza di vita e per le loro alte qualità morali e culturali, possono portare lustro all’Associazione e rappresentare al meglio lo spirito e le finalità della stessa.

Egli ha il compito di alta rappresentanza dell’Associazione e di guida morale per tutti i soci.

Il Presidente Onorario dura in carica 3 anni con possibilità di essere rinnovato in carica alla scadenza del triennio, ma anche di essere sostituito prima di tale termine, qualora ricorrano giustificati motivi.

 

ART. 19

DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico è il coordinatore ed il responsabile di tutte le attività intellettuali che rientrano nei fini dell’Associazione. Lo stesso potrà coinvolgere, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, esperti, studiosi e consulenti con particolari competenze, utili al raggiungimento degli obiettivi di ciascun progetto o attività. Il Direttore Scientifico potrà altresì, sempre dietro preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo, creare degli specifici gruppi di studio ponendo a capo di ciascuno un Responsabile di progetto con funzioni di collaboratore del Direttore Scientifico stesso.

Il Direttore Scientifico dovrà presentare semestralmente al Consiglio Direttivo i progetti e le attività in fase di sviluppo e/o di realizzazione.

Egli è nominato dal Consiglio Direttivo tra tutti i soci e dura in carica 3 anni, con possibilità di essere rinnovato in carica alla scadenza del triennio, ma anche di essere sostituito prima di tale termine, qualora ricorrano giustificati motivi.

 

ART. 20

SEGRETARIO-ECONOMO

Il Segretario-Economo dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, sotto la direzione ed il controllo del Presidente, ed è il responsabile di tutta l’attività economica dell’Associazione.

Egli è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 3 anni, con possibilità di rinnovo, sostituzione o destituzione.

A livello amministrativo, il Segretario-Economo si occupa della tenuta e dell’aggiornamento del libro dei soci, della corrispondenza, dell’affissione di comunicazioni presso i locali in uso all’Associazione, della verbalizzazione delle sedute e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo negli appositi libri, nonché della loro conservazione presso la sede dell’Associazione.

A livello economico, il Segretario-Economo si occupa dell’aggiornamento della contabilità dell’Associazione e della corretta tenuta dei registri contabili, con l’obbligo di rendicontare di volta in volta al Consiglio Direttivo ogni entrata, nonché le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

 

ART. 21

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti provvede al riscontro della gestione finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa.

Alla fine di ciascun esercizio, il Revisore dei conti predispone un’apposita relazione sul bilancio, nella quale esprime il suo avviso sui conti consuntivi e formula le proprie osservazioni e conclusioni sulla gestione finanziaria dell’Associazione. Il Revisore dei conti, qualora non ne sia già membro, può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, onde fornire chiarimenti nelle materie di sua competenza.

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo tra tutti i soci e dura in carica 3 anni, con possibilità di rinnovo, sostituzione o destituzione.

 

ART. 22

LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili che l’Associazione è tenuta ad avere sono:

a)      il libro dei soci;

b)      il libro dell’inventario;

c)      il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d)      il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;

e)      i registri della contabilità.

Tali libri sono tenuti ed aggiornati dal Segretario-Economo e, prima di essere utilizzati, debbono essere numerati, timbrati e firmati dallo stesso insieme al Presidente dell’Associazione.

 

ART. 23

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Come previsto nel precedente art. 3, l’Associazione ha durata illimitata, ma può essere sciolta quando ne facciano richiesta almeno i 3/4 dei soci o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci. Contestualmente allo scioglimento, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo risultante dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o destinato a fini di pubblica utilità.

 

ART. 24

NORME APPLICABILI

L’Associazione è regolata dagli articoli del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché dalle norme di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

 

ART. 25

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In sede di costituzione dell’Associazione, spetterà ai soci fondatori la nomina del Presidente per il primo quinquennio e di conseguenza si provvederà alla nomina di tutte le altre cariche sociali secondo le disposizioni statutarie.

Nella stessa sede, avverrà altresì la determinazione della quota di iscrizione relativa al primo anno.

 ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita un’Associazione culturale senza fini di lucro denominata “FarePensiero” che, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile, si caratterizza come un laboratorio di idee, ovvero un centro di interessi a carattere volontario e democratico, per il perseguimento di finalità trascendenti gli interessi del singolo, la cui attività è essenzialmente di partecipazione, solidarietà, pluralismo e promozione della cultura e delle tradizioni del territorio.

 

ART. 2

SEDE

L’Associazione ha sede legale in viale Francesco Petrarca, 25 – 00028 Subiaco (Roma).

L’Associazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale del Comune di Subiaco e della Valle dell’Aniene. È inoltre prevista la possibilità di aprire sedi in altre località purché i promotori condividano e perseguano le finalità del presente statuto e vi aderiscano formalmente.

 

ART. 3

DURATA

L’Associazione ha la durata illimitata, ad eccezione del caso di richiesta di scioglimento, così come previsto nel successivo art. 23.

 

ART. 4

OBIETTIVI E FINALITÀ

L’Associazione non ha fini di lucro e non ripartisce utili.

L’Associazione ha lo scopo di:

  • operare nella società fra tutti coloro che intendono contribuire, con il proprio apporto manuale ed intellettuale, ad una crescita armonica della vita sociale, comunitaria ed economica del territorio;
  • accrescere nella comunità la consapevolezza del patrimonio comune, della cultura, dell’arte, della storia e dell’ambiente locali, in costante rapporto con quelli nazionali;
  • promuovere e valorizzare tutte le ricorrenze e festività legate alla memoria e alla tradizione del territorio, ma anche a quella nazionale;
  • sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi sociali, culturali e di sviluppo della persona e della dignità umana;
  • promuovere attività di formazione per far emergere una classe dirigente in grado di soddisfare al meglio, in ogni settore della vita sociale e dei rapporti tra i singoli, i crescenti bisogni culturali, sociali e materiali dei cittadini, cercando di interpretarne le istanze alla luce del primario interesse generale;
  • sviluppare la cultura della responsabilità e del merito ad ogni livello, per far maturare la consapevolezza che il dovere venga prima di ogni diritto e che il merito sia alla base di ogni giustizia sociale;
  • orientare ogni azione al comunitarismo ed educare a considerare ogni uomo come “persona” e non come mero “individuo”;
  • sviluppare una maggiore coscienza pubblica ed un rapporto fiduciario con le istituzioni, locali e non.

L’Associazione potrà assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l’oggetto, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

Per le finalità indicate, l’Associazione può, a titolo esemplificativo:

·       promuovere, istituire, sviluppare e realizzare iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio, convegni, seminari, dibattiti pubblici, incontri con personalità autorevoli;

·       organizzare e gestire siti internet, social network, blogs, giornalini periodici, gruppi di discussione e mailing lists;

·       attuare iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle principali criticità dell’attuale momento storico, proponendo le possibili soluzioni.

 

ART. 5

PATRIMONIO E RISORSE

L’Associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma.

I beni dell’Associazione possono essere mobili, immobili e mobili registrati.

Per il suo funzionamento, l’Associazione si avvale dei seguenti introiti:

a)      quote e contributi dei soci;

b)      eredità, donazioni e legati;

c)      contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, nonché di altri Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d)      erogazioni liberali dei soci e dei terzi;

e)      proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

f)       altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L’Associazione è tenuta alla conservazione, per almeno 10 anni, di tutta la documentazione relativa alle risorse economiche di cui si avvale.

È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione, che debbono invece essere reinvestiti a favore di attività statutariamente previste.

 

ART. 6

BILANCIO

L’esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, rispetto al quale il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di elaborare il bilancio consuntivo, che dovrà poi essere approvato, entro il 30 Aprile dell’anno successivo, dall’Assemblea Ordinaria.

Copia del bilancio dovrà essere depositata presso la sede dell’Associazione, in modo da favorirne la libera visione a tutti i soci. In ogni caso, il bilancio dovrà rimanere ivi depositato almeno nei 15 giorni che precedono la riunione dell’Assemblea Ordinaria convocata per la relativa approvazione.

 

ART. 7

SOCI

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, ne condividano lo spirito e gli ideali, purché abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano riportato condanne irrevocabili per delitti dolosi. Il numero dei soci è illimitato.

L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a)      soci fondatori, considerandosi tali coloro che abbiano partecipato all’Assemblea costitutiva, deliberando la costituzione dell’Associazione attraverso la sottoscrizione del relativo atto;

b)      soci ordinari, considerandosi tali coloro che abbiano presentato con esito favorevole la domanda di ammissione e contestualmente versato la quota sociale;

c)      soci onorari, considerandosi tali coloro che vengano insigniti della relativa qualifica da parte del Consiglio Direttivo, sottoposta ad approvazione da parte dell’Assemblea, per aver contribuito attivamente ed in maniera rilevante allo sviluppo ed al rafforzamento morale e/o materiale dell’Associazione. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento della quota sociale.

 

ART. 8

AMMISSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda sottoscritta dall’interessato e risultante dalla compilazione, in ogni sua parte, dell’apposito modello prestampato.

Sulla domanda di ammissione si pronuncia insindacabilmente il Consiglio Direttivo entro i successivi 15 giorni. In assenza di un motivato provvedimento di rigetto della domanda entro il termine previsto, si intende che essa è stata accolta.

Al momento dell’ammissione, ciascun socio è tenuto a versare la quota annuale di partecipazione, così come fissata di anno in anno in sede di approvazione del bilancio.

Le somme versate a titolo di quota o di contributo non sono in alcun caso rimborsabili.

 

ART. 9

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito ai diritti e ai doveri verso l’Associazione.

Tutti i soci hanno il dovere di:

1.      versare la quota sociale;

2.      conoscere ed osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni provenienti dagli organi sociali;

3.      mantenere sempre un atteggiamento corretto e rispettoso verso l’Associazione, sia all’interno sia all’esterno della stessa, specie nei rapporti con terzi;

4.      collaborare attivamente nello svolgimento della vita sociale, ciascuno secondo la propria competenza, anche mettendo a disposizione ogni virtù, capacità e talento personali che possano contribuire materialmente e/o spiritualmente al buon funzionamento, al consolidamento o allo sviluppo dell’Associazione;

Tutti i soci hanno il diritto di:

1.      avere una copia del presente Statuto;

2.      frequentare i locali in uso all’Associazione ed usufruire di tutte le strutture ed i servizi che l’Associazione sia in grado di offrire;

3.      partecipare all’Assemblea, esercitare il diritto di voto, esprimere liberamente il proprio parere sui punti all’ordine del giorno ed accedere alle cariche associative;

4.      prendere visione degli atti assembleari, del bilancio annuale e, in genere, di tutti i documenti elaborati nell’ambito dell’Associazione, con la possibilità di estrarne copia;

5.      partecipare effettivamente alle attività dell’Associazione, prendendo parte a tutte le iniziative che in seno alla stessa vengano promosse;

6.      formulare proposte, presentare progetti, ideare ed organizzare iniziative da svolgersi a livello associazionistico.

 

ART. 10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per decesso, esclusione, decadenza o recesso.

Il decesso determina automaticamente il venir meno della qualifica di socio.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea Ordinaria, dietro proposta del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

a)      ripetute violazioni degli obblighi statutari e/o regolamentari;

b)      comportamenti gravemente contrastanti con gli scopi dell’Associazione;

c)      danni morali e/o materiali cagionati all’Associazione o ad un suo membro;

d)      indegnità.

Prima di sottoporre l’esclusione di un socio al voto dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo deve procedere, nei confronti del diretto interessato, ad una contestazione scritta relativa ad ogni singolo addebito che gli viene mosso, specificandone le motivazioni e consentendo altresì l’esercizio del diritto di replica.

La decadenza dalla qualifica di socio si verifica automaticamente, a seguito del mancato versamento della quota associativa per 1 anno consecutivo, ovvero a seguito di condanna irrevocabile per delitto doloso.

Il recesso dall’Associazione può essere esercitato di anno in anno, tramite dichiarazione scritta e sottoscritta da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il termine ultimo fissato per il pagamento delle quote associative annuali.

 

ART. 11

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

a)      l’Assemblea dei soci;

b)      il Consiglio Direttivo;

c)      il Presidente;

d)      il Revisore dei Conti.

Tutti gli organi dell’Associazione durano in carica 3 anni e prestano la propria opera a titolo gratuito, a meno che non sostengano spese in nome e per conto dell’Associazione, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Segretario-Economo, e debitamente documentate.

 

ART. 12

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è costituita da tutti i soci che, al momento della convocazione, risultino in regola con il versamento della quota associativa annuale, non siano destinatari di un provvedimento di esclusione e non abbiano presentato domanda di recesso.

Ogni socio ha il diritto di esprimere un voto in Assemblea e, in caso di assenza o di impedimento, potrà farsi rappresentare da altro socio, previo conferimento di delega scritta o in formato elettronico. Ciascun socio potrà essere portatore di delega di voto sino ad un massimo di n° 2 deleghe.

Anche i soci onorari hanno il diritto di partecipare alle assemblee.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione e può riunirsi in sede ordinaria ovvero straordinaria.

A seconda delle circostanze e delle esigenze del momento, l’Assemblea potrà svolgersi in presenza fisica ovvero in audio-videoconferenza.

L’Assemblea Ordinaria indirizza tutta la vita dell’Associazione e in particolare delibera:

a)      sull’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 Aprile di ogni anno;

b)      sulla nomina dei soci onorari, dietro richiesta del Consiglio Direttivo;

c)      sulla nomina e sulla revoca del Presidente dell’Associazione e del Presidente Onorario;

d)      sulla nomina del Consiglio Direttivo;

e)      sugli eventuali regolamenti interni e relative modifiche;

f)       sulle linee programmatiche di attività per l’anno sociale, così come formulate dal Consiglio Direttivo;

g)      sulla determinazione della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, previo parere del Segretario-Economo;

h)      sulle proposte, sui progetti e sulle iniziative presentati da singoli soci;

i)        su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo le sottopone;

j)        su ogni altro adempimento che, per legge o per Statuto, non sia già demandato alla competenza di altro Organo.

L’Assemblea Straordinaria delibera:

a)      sulle modifiche dello Statuto;

b)      sullo scioglimento dell’Associazione.

Le competenze dell’Assemblea non sono delegabili ad altro Organo.

 

ART. 13

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno, entro il 30 Aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo o 1/5 dei soci.

La convocazione viene effettuata mediante avviso affisso presso i locali in uso all’Associazione e/o comunicato ai soci attraverso qualunque mezzo idoneo allo scopo (sms, email, telegramma, raccomandata, ecc.), purché documentabile, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione (ridotti a 5 giorni, in casi di urgenza giustificata). Nella convocazione è necessario specificare la modalità, il luogo, il giorno e l’ora, nonché l’ordine del giorno da trattare, indicando anche la data di una eventuale seconda convocazione (da fissarsi entro e non oltre i 5 giorni successivi alla prima).

In prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti direttamente o per delega.

In prima convocazione, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei suoi componenti; in seconda convocazione, essa è validamente costituita in presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua vece, da uno dei membri del Consiglio Direttivo espressamente indicato dal Presidente stesso; e viene coadiuvato dal Segretario-Economo o, in sua vece, da uno dei membri del Consiglio Direttivo espressamente indicato dal Segretario-Economo, che cura la redazione del libro dei verbali.

Il Presidente, dopo aver verificato il quorum costitutivo, procede alla lettura dell’ordine del giorno, ne illustra i relativi punti ed apre la discussione, al termine della quale si procede alle votazioni.

 

ART. 14

VOTAZIONI

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando riguardino singoli soci ovvero ne facciano richiesta almeno 1/5 dei presenti. Le votazioni a scrutinio segreto non si applicano nel caso di Assemblea in audio-videoconferenza.

Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta. Alle deliberazioni riguardanti singoli soci, questi ultimi non possono esercitare il proprio diritto di voto.

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-Economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Detto libro dovrà essere conservato presso la sede dell’Associazione e messo a disposizione di ciascun socio per la consultazione e l’eventuale estrazione di copia.

 

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e direzione dell’Associazione.

Esso è formato da 5 membri, nominati dall’Assemblea Ordinaria tra i soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere anche rinominati e, ove necessario, sostituiti. L’ingiustificata assenza di un consigliere ad almeno 3 riunioni annue del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica, senza possibilità di essere rinominato per il successivo triennio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario-Economo e, tra tutti i soci, il Direttore Scientifico ed il Revisore dei conti, assegnando le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Detto organo è presieduto dal Presidente o, in sua vece, da uno dei membri del Consiglio Direttivo espressamente indicato dal Presidente stesso.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a)      predisporre annualmente il bilancio consuntivo sotto la guida del Segretario-Economo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno;

b)      fissare annualmente la quota associativa sotto la guida del Segretario-Economo;

c)      fissare annualmente le linee programmatiche di attività;

d)      redigere i programmi ed i progetti delle attività sociali da svolgere, anche dietro proposta o indicazione di singoli soci;

e)      curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;

f)       valutare l’ammissione o l’esclusione dei soci;

g)      stipulare tutti gli atti, i contratti ed i provvedimenti inerenti all’attività sociale;

h)      attribuire ad uno o più dei suoi membri o dei soci il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione;

i)        ratificare o meno i provvedimenti adottati dal Presidente in casi urgenti avvalendosi di poteri che spettano al Consiglio stesso;

j)        sottoporre le proprie determinazioni all’Assemblea dei soci per la relativa approvazione;

k)      proporre all’Assemblea Ordinaria, la nomina del Presidente Onorario.

 

ART. 16

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni 3 mesi e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 Consiglieri ne facciano richiesta motivata. A seconda delle circostanze e delle esigenze del momento, le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi in presenza fisica ovvero in audio-videoconferenza. La convocazione viene effettuata dal Presidente, o da chi per lui, mediante avviso comunicato a ciascun componente attraverso qualunque mezzo idoneo allo scopo (sms, email, telegramma, raccomandata, ecc.), purché documentabile, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione (ridotti a 5 giorni, in casi di urgenza giustificata). Nella convocazione è necessario specificare la modalità, il luogo, il giorno e l’ora, nonché l’ordine del giorno da trattare. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui parteciperanno tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario-Economo e sottoscritti da tutti i membri presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, possono partecipare senza diritto di voto, anche il Presidente Onorario, il Direttore Scientifico ed il Revisore dei Conti, qualora gli stessi non ne siano anche membri.

 

ART. 17

PRESIDENTE

Il Presidente è l’organo che rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la firma sociale.

Egli è nominato dall’Assemblea Ordinaria fra tutti i soci e dura in carica 3 anni.

Al Presidente spetta:

a)      nominare, in caso di bisogno, un suo sostituto;

b)      convocare e presenziare l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;

c)      curare l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d)      assumere, in caso di necessità, i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo poi allo stesso, in una riunione appositamente convocata, di ratificare gli eventuali provvedimenti adottati;

 

ART. 18

PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario, su proposta del Consiglio Direttivo, è nominato dall’Assemblea Ordinaria fra i soci che, per il loro curriculum, per la loro esperienza di vita e per le loro alte qualità morali e culturali, possono portare lustro all’Associazione e rappresentare al meglio lo spirito e le finalità della stessa.

Egli ha il compito di alta rappresentanza dell’Associazione e di guida morale per tutti i soci.

Il Presidente Onorario dura in carica 3 anni con possibilità di essere rinnovato in carica alla scadenza del triennio, ma anche di essere sostituito prima di tale termine, qualora ricorrano giustificati motivi.

 

ART. 19

DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico è il coordinatore ed il responsabile di tutte le attività intellettuali che rientrano nei fini dell’Associazione. Lo stesso potrà coinvolgere, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, esperti, studiosi e consulenti con particolari competenze, utili al raggiungimento degli obiettivi di ciascun progetto o attività. Il Direttore Scientifico potrà altresì, sempre dietro preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo, creare degli specifici gruppi di studio ponendo a capo di ciascuno un Responsabile di progetto con funzioni di collaboratore del Direttore Scientifico stesso.

Il Direttore Scientifico dovrà presentare semestralmente al Consiglio Direttivo i progetti e le attività in fase di sviluppo e/o di realizzazione.

Egli è nominato dal Consiglio Direttivo tra tutti i soci e dura in carica 3 anni, con possibilità di essere rinnovato in carica alla scadenza del triennio, ma anche di essere sostituito prima di tale termine, qualora ricorrano giustificati motivi.

 

ART. 20

SEGRETARIO-ECONOMO

Il Segretario-Economo dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, sotto la direzione ed il controllo del Presidente, ed è il responsabile di tutta l’attività economica dell’Associazione.

Egli è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 3 anni, con possibilità di rinnovo, sostituzione o destituzione.

A livello amministrativo, il Segretario-Economo si occupa della tenuta e dell’aggiornamento del libro dei soci, della corrispondenza, dell’affissione di comunicazioni presso i locali in uso all’Associazione, della verbalizzazione delle sedute e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo negli appositi libri, nonché della loro conservazione presso la sede dell’Associazione.

A livello economico, il Segretario-Economo si occupa dell’aggiornamento della contabilità dell’Associazione e della corretta tenuta dei registri contabili, con l’obbligo di rendicontare di volta in volta al Consiglio Direttivo ogni entrata, nonché le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

 

ART. 21

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti provvede al riscontro della gestione finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa.

Alla fine di ciascun esercizio, il Revisore dei conti predispone un’apposita relazione sul bilancio, nella quale esprime il suo avviso sui conti consuntivi e formula le proprie osservazioni e conclusioni sulla gestione finanziaria dell’Associazione. Il Revisore dei conti, qualora non ne sia già membro, può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, onde fornire chiarimenti nelle materie di sua competenza.

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo tra tutti i soci e dura in carica 3 anni, con possibilità di rinnovo, sostituzione o destituzione.

 

ART. 22

LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili che l’Associazione è tenuta ad avere sono:

a)      il libro dei soci;

b)      il libro dell’inventario;

c)      il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d)      il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;

e)      i registri della contabilità.

Tali libri sono tenuti ed aggiornati dal Segretario-Economo e, prima di essere utilizzati, debbono essere numerati, timbrati e firmati dallo stesso insieme al Presidente dell’Associazione.

 

ART. 23

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Come previsto nel precedente art. 3, l’Associazione ha durata illimitata, ma può essere sciolta quando ne facciano richiesta almeno i 3/4 dei soci o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci. Contestualmente allo scioglimento, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo risultante dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o destinato a fini di pubblica utilità.

 

ART. 24

NORME APPLICABILI

L’Associazione è regolata dagli articoli del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché dalle norme di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

 

ART. 25

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In sede di costituzione dell’Associazione, spetterà ai soci fondatori la nomina del Presidente per il primo quinquennio e di conseguenza si provvederà alla nomina di tutte le altre cariche sociali secondo le disposizioni statutarie.

Nella stessa sede, avverrà altresì la determinazione della quota di iscrizione relativa al primo anno.

 

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